COMUNICATO STAMPA I 22 luglio '09
Luglio 2009 segna una svolta per il comparto italiano dell’edilizia, come il mese della “certificazione energetica degli edifici”. In questi giorni, infatti, sono entrati in vigore due importantissimi provvedimenti che hanno definito il quadro normativo sul tema nel nostro paese:
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il primo, scattato mercoledì primo luglio, ha sancito l’obbligo per i venditori di immobili, di consegnare al momento del rogito, oppure successivamente previo accordo tra le parti, l’Attestato di Certificazione Energetica - ACE - dell’immobile compravenduto, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n. 192/2005, come modificato dal d. lgs. N. 112 del 2008;
- il secondo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 luglio, ha ufficializzato con un decreto, le linee guida nazionali della certificazione energetica degli edifici che dal 25 luglio mettono a regime tutte le regioni che non hanno ancsora varato una legge ad hoc.
Si tratta senz’altro di due grandi passi avanti che rendono finalmente operativa la certificazione su tutto il territorio nazionale. Tornando alle specificità dei singoli provvedimenti, si precisa comunque che, se è vero che la mancata consegna dell’Attestato di Certificazione Energetica non invalida la vendita, è altrettanto vero che renderebbe legittima la domanda dell’acquirente di risolvere il contratto di vendita per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1477 – 1453 – 1455 del codice civile. Ciò in ragione del fatto che è interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente, anche in materia di certificazione energetica.
Per quanto riguarda le linee guida, l’Attestato di Certificazione deve contenere gli elementi di seguito elencanti:
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i dati relativi all’efficienza energetica dell’immobile confrontabili con quelli vigenti a norma di legge, le classi prestazionali che consentono al cittadino di valutare in forma sintetica la prestazione energetica dell’edificio oltre agli interventi più significativi da realizzare per il miglioramento della predetta prestazione;
- le norme tecniche di riferimento sviluppate a livello europeo e nazionale;
- le metodologie di calcolo della prestazione energetica dell’edificio utilizzate.
Sempre secondo le linee guida, l’attestato di certificazione energetica va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizio e impiantistico che rientri in una delle seguenti tipologie:
- ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile,
- ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
- ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di apparecchi che, fermo restando il rispetto delle normative vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio.
E’ chiaro che tutti questi provvedimenti, essendo orientati all’aumento netto della qualità energetica del parco immobili italiano, contribuiranno senz’altro a qualificare maggiormente anche il settore dei serramenti che in questi giorni ha incassato l’ulteriore notizia positiva del varo definitivo del Piano Casa, che la prevede la realizzazione di 100 mila nuovi alloggi nei prossimi 5 anni.
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